Sez. L, Sentenza n. 4808 del 02/05/1995 (Rv. 492073 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Domanda di revisione per aggravamento della silicosi o dell'asbestosi - Allegazione di un certificato medico con l'indicazione della nuova misura della riduzione dell'attività lavorativa - Necessità - Funzione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Anche nell'ipotesi di domanda amministrativa di revisione della rendita I.N.A.I.L. per aggravamento della silicosi o dell'asbestosi è necessaria l'allegazione di un certificato medico con l'indicazione della nuova misura della riduzione dell'attitudine lavorativa, atteso che la mancanza di previsione, nell'art. 146 del D.P: R. 30 giugno 1965 n. 1124, della necessità di tale allegazione non esclude l'applicazione, anche a tale fattispecie, del principio generale, deducibile dalla complessiva disciplina della revisione delle rendite, secondo cui la relativa richiesta deve essere corredata da certificazione medica con il contenuto sopra indicato, principio la cui "ratio è quella di consentire all'Istituto di indirizzare la propria attività di accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146, Legge 27/12/1975 num. 780 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)