Sez. 5, Sentenza n. 8819 del 05/06/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170649 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ - CONDIZIONI.*
In tema di sequestro di persona, la norma di cui all'art. 605 cod. pen. esige che la vittima sia privata della libertà personale, ma non richiede che tale privazione sia assoluta, con l'effetto che, ai fini della configurabilità del delitto, è sufficiente che la restituzione della libertà sia avvenuta per un tempo giuridicamente apprezzabile, in presenza della semplice coscienza e volontà di limitare l'altrui libertà. (V mass n 120847).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)