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Sez. 1, Sentenza n. 2585 del 20/10/1971 Ud. (dep. 21/04/1972) Rv. 120847 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - PRIVAZIONE DELLA LIBERTA PERSONALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1971-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120847-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - PRIVAZIONE DELLA LIBERTA PERSONALE - ESTREMI.*

Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto previsto dall'art 605 cod pen e sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della liberta fisica della persona e cioe della liberta di scelta del luogo ove restare o muoversi nello spazio, non avendo rilievo la durata della privazione della liberta, che puo essere limitata ad un tempo anche breve purche giuridicamente apprezzabile. Del pari non ha alcun rilievo la circostanza che la vittima riesca successivamente a liberarsi o non faccia alcun tentativo per ricuperare la propria liberta di movimento, quando allo scopo deve porre in essere mezzi straordinari e non prontamente attuabili. La nozione del reato di sequestro di persona non esige, infatti, che il soggetto passivo sia stato posto nella impossibilita assoluta di ricuperare la propria liberta di movimento, essendo sufficiente che tale impossibilita sia anche soltanto relativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)