Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008 (Rv. 602102 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE | Pegno irregolare - Interessi maturati sulle somme costituite in garanzia - Imputazione ex art. 2791 cod. civ. - Necessità - Sospensione del corso degli interessi sul debito garantito - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE
In materia di pegno irregolare di denaro, la circostanza che il creditore, avendo acquisito la disponibilità del denaro, si trovi a godere degli interessi, fa sì che il ricavato debba essere imputato a deconto prima delle spese, poi degli interessi e poi del capitale dovuti dal debitore (come si argomenta dall'art. 2791 cod. civ.), ma non sospende automaticamente il corso degli interessi sul debito garantito, il cui tasso, peraltro, non necessariamente corrisponde a quello degli interessi che maturano sulle somme date in pegno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2791
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)