diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008 (Rv. 602102 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE | Pegno irregolare - Interessi maturati sulle somme costituite in garanzia - Imputazione ex art. 2791 cod. civ. - Necessità - Sospensione del corso degli interessi sul debito garantito - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602102-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE

In materia di pegno irregolare di denaro, la circostanza che il creditore, avendo acquisito la disponibilità del denaro, si trovi a godere degli interessi, fa sì che il ricavato debba essere imputato a deconto prima delle spese, poi degli interessi e poi del capitale dovuti dal debitore (come si argomenta dall'art. 2791 cod. civ.), ma non sospende automaticamente il corso degli interessi sul debito garantito, il cui tasso, peraltro, non necessariamente corrisponde a quello degli interessi che maturano sulle somme date in pegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2791

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)