Sez. 1, Sentenza n. 2447 del 07/07/1958 (Rv. 882632 - 01)
DEPOSITO - DEPOSITO BANCARIO E PEGNO IRREGOLARI - ESTINZIONE DI PRECEDENTI OBBLIGAZIONI - INSUSSISTENZA.
DEPOSITO - DEPOSITO BANCARIO E PEGNO IRREGOLARI - ESTINZIONE DI PRECEDENTI OBBLIGAZIONI - INSUSSISTENZA.
Se nel deposito bancario e nel pegno irregolari (art. 1834 e 1851 codice civile), a differenza di quanto avviene nel deposito e nel pegno regolari (art. 1766 e 2794), la banca che riceve il denaro in deposito o in pegno ne diventa proprietaria, tuttavia, poiché la banca assume contemporaneamente l'Obbligo di restituire il denaro nella stessa misura e con gli interessi maturati nella ipotesi di deposito, e nella misura in cui il denaro ecceda l'ammontare, alla scadenza, dei crediti garantiti, nell'ipotesi di pegno irregolare a garanzia d'anticipazione, per tale Obbligo di restituzione la funzione del deposito e del pegno irregolari non è quella di estinguere precedenti obbligazioni, bensì quella propria dei contratti bancari bilaterali.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)