diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6011 del 16/03/1998 Ud. (dep. 21/05/1998) Rv. 210755 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Dichiarazione - Limiti di forma - Prevalenza dello scopo - Momento dell'atto - Autonomia - Ragioni - Fattispecie: anteriore all'azione penale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210755-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

In tema di dichiarazione di domicilio, la forma vincolante, che condiziona l'efficacia dell'atto, investe esclusivamente i requisiti elementari di contenuto in relazione allo scopo, alla destinazione e alla certezza della provenienza dell'atto. La dichiarazione non deve necessariamente seguire l'invito rivolto con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato dall'autorità giudiziaria, potendo essere trasmessa dall'imputato (in ogni atto idoneo a raggiungere lo scopo) di propria iniziativa in qualunque momento del procedimento o del processo. (Fattispecie in tema di elezione di domicilio inviata in un esposto alla Procura della Repubblica in epoca anteriore all'esercizio dell'azione penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)