Sez. 3, Sentenza n. 1199 del 27/11/1998 Ud. (dep. 29/01/1999) Rv. 212826 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Forme della dichiarazione o elezione - Dichiarazione personale dell'imputato - Necessità - Elezione effettuata presso il difensore e da questi depositata - Validità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
La elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 cod. proc. pen. Per conseguenza non può riconoscersi validità ed efficacia alla elezione di domicilio fatta presso il difensore e da questi depositata in cancelleria, anziché dichiarata a verbale dall'imputato o da questi trasmessa all'autorità procedente mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)