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Sez. 1, Sentenza n. 15277 del 30/01/2017 Cc. (dep. 28/03/2017) Rv. 270063 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - PROCEDIMENTO | Competenza territoriale - Esecuzione della rogatoria - Trasmissione per competenza ad altra corte d'appello - Esclusione - Facoltà di delegare l'esecuzione d alcuni atti ad un g.i.p. di altro distretto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270063-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - PROCEDIMENTO

In tema di competenza territoriale in ordine alle rogatorie internazionali, una volta che la Corte d'appello abbia esercitato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell'ordinamento nazionale della rogatoria straniera, ordinandone l'esecuzione, la sua competenza territoriale non può più essere messa in discussione, ferma restando la facoltà di delegare l'esecuzione di singoli atti della rogatoria ad un giudice delle indagini preliminari di altro distretto. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento della Corte d'appello che, dopo aver trattenuto gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria straniera provvedendo a darvi esecuzione tramite un proprio consigliere delegato, aveva successivamente trasmesso per competenza gli atti ad altra Corte d'appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)