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Sez. 3, Sentenza n. 1365 del 14/04/1999 Cc. (dep. 18/06/1999) Rv. 214503 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - DALL'ESTERO - PROCEDIMENTO | Competenza territoriale - Contestazione della competenza con incidente di esecuzione sugli atti rogati - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214503-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - DALL'ESTERO - PROCEDIMENTO

In tema di competenza territoriale in ordine alle rogatorie internazionali, la competenza stabilita dal primo comma dell'art. 724 cod.proc.pen. riguarda la corte d'appello cui è demandato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell'ordinamento nazionale della rogatoria straniera. Ne consegue che una volta che la corte, esercitando la funzione di controllo, ordini l'esecuzione della rogatoria, la sua competenza territoriale non può più essere messa in discussione, mediante incidente di esecuzione contro lo svolgimento degli atti rogati. Ed invero nell'ambito del procedimento di esecuzione si può eccepire l'incompetenza del giudice dell'esecuzione, non già quella del giudice della cognizione, ed ai sensi dellà art. 665 cod. proc. pen. giudice dell'esecuzione è quello che ha deliberato il provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)