Sez. 1, Sentenza n. 622 del 31/01/1986 (Rv. 444191 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - CLAUSOLA DI POLIZZA CHE PREVEDA LA FORMAZIONE DI UN COLLEGIO ARBITRALE PER LO ACCERTAMENTO DEL QUANTUM - SOSPENSIONE O PROLUNGAMENTO DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DELL'ASSICURATO DI NOMINA DEGLI ARBITRI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - CLAUSOLA DI POLIZZA CHE PREVEDA LA FORMAZIONE DI UN COLLEGIO ARBITRALE PER LO ACCERTAMENTO DEL QUANTUM - SOSPENSIONE O PROLUNGAMENTO DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DELL'ASSICURATO DI NOMINA DEGLI ARBITRI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione contro i danni, la clausola di polizza, che preveda la formazione di un collegio arbitrale per l'accertamento del "quantum", non implica né sospensione né prolungamento della prescrizione annuale del diritto dell'assicurato medesimo di nomina degli arbitri, dovendo qualificarsi come atto di Esercizio del diritto, è idonea ad interrompere detta prescrizione, sempreché il creditore, vertendosi in materia di atto unilaterale recettizio, deduca e dimostri che la richiesta stessa sia pervenuta a conoscenza dell'assicuratore prima del maturare del suddetto termine.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2936, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)