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Sez. 2, Sentenza n. 5212 del 26/08/1986 (Rv. 447812 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - NATURA RECETTIZIA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - INEFFICACIA DELL'ATTO INTERRUTTIVO.*
Stato
decisa il 1986-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447812-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - NATURA RECETTIZIA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - INEFFICACIA DELL'ATTO INTERRUTTIVO.*

L'atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. ha natura recettizia dovendo essere portato a conoscenza della controparte, con la conseguenza che tale atto non produce alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione in caso di nullità della notificazione di esso. (V 622/86, mass n 444191; (V 3577/85, mass n 441185; (V 3003/85, mass n 440720; (V 450/85, mass n 438653; (V 1440/84, mass n 433535; (V 4296/81, mass n 414981).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)