diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13340 del 28/06/2016 (Rv. 640344 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Benefici prima casa - Attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare in adempimento di condizioni di separazione consensuale - Decadenza dalle agevolazioni - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2016-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640344-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa", atteso che, pur non essendo essenziale per addivenire alla separazione o al divorzio, è diretto a sistemare globalmente i rapporti fra coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, ed è, quindi, un atto relativo a tali procedimenti, che può fruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della l. n. 74 del 1987, salva la contestazione da parte della Amministrazione, onerata della relativa prova, della finalità elusiva.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)