Sez. 5, Sentenza n. 2111 del 03/02/2016 (Rv. 639235 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Accordi di separazione comportanti trasferimenti mobiliari ed immobiliari - Esenzione ex art. 19 della l. n. 74 del 1987 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di benefici fiscali, l'agevolazione di cui all'art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la spettanza del beneficio rispetto al trasferimento, concordato tra i coniugi, di una porzione di immobile, che, in costanza di matrimonio, era stato dai medesimi acquistato "pro quota" in regime di separazione dei beni)
Riferimenti normativi: Legge 07/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1110, Cod. Proc. Civ. art. 711, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)