Sez. 3, Sentenza n. 1262 del 04/03/1981 (Rv. 411844 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - OGGETTO - DETERMINABILITA - CRITERI - FIDEJUSSIONE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI FUTURE FORNITURE DI MERCE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE FORNITURE - SUFFICIENZA.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - OGGETTO - DETERMINABILITA - CRITERI - FIDEJUSSIONE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI FUTURE FORNITURE DI MERCE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE FORNITURE - SUFFICIENZA.*
Il requisito della determinabilita dell'oggetto del contratto di fideiussione, che riguardi obbligazioni future del terzo garantito nei confronti della controparte, deve ritenersi assicurato mediante un richiamo delle obbligazioni medesime idoneo a consentire l'individuazione del relativo contenuto, e, pertanto, in ipotesi di fideiussione per il pagamento del prezzo di future forniture di merce, mediante il riferimento alle forniture che consente di identificarne il contenuto (e le conseguenti obbligazioni del terzo). (V 1631/75, mass n 375233).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)