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Sez. 1, Sentenza n. 1631 del 28/04/1975 (Rv. 375233 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - PER OBBLIGAZIONI FUTURE - NEI CONFRONTI DI UNA BANCA - VALIDITA - INDETERMINABILITA DELL'OGGETTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375233-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - PER OBBLIGAZIONI FUTURE - NEI CONFRONTI DI UNA BANCA - VALIDITA - INDETERMINABILITA DELL'OGGETTO - INSUSSISTENZA.*

Non sussiste nullita del contratto fideiussorio per indeterminabilita dell'oggetto allorche la fideiussione sia prestata a garanzia di tutte le obbligazioni gia sorte o che sorgeranno a carico del debitore principale nei confronti di una banca, essendo in tal caso l'oggetto della fideiussione, quanto ai debiti futuri, determinabile per relationem, con riferimento, cioe, all'oggetto delle obbligazioni che saranno assunte verso la banca dal debitore garantito. In tale ipotesi non ricorre un caso di nullita per indeterminabilita dell'oggetto per il solo fatto che la concreta Determinazione di questo sia rimessa alla volonta del creditore nel rapporto fideiussorio (la banca), il quale faccia o continui a far credito al garantito, e di quest'ultimo, il quale assuma le relative obbligazioni. Invero i principi del vigente ordinamento in materia contrattuale non escludono (com'e confermato dalla determinabilita dell'oggetto ad opera di un terzo, consentita dall'art 1349 cod civ con il limite del 'mero arbitriò) che ad individuare l'oggetto del contratto, in un momento successivo al suo sorgere, possa concorrere o risultare determinante la volonta del creditore e, insieme, di un terzo. E terzo, nel caso della fideiussione, puo considerarsi il debitore garantito, mentre l'osservanza del limite del mero arbitrio puo risultare assicurata dal carattere non meramente potestativo del far credito da parte della banca e dell'obbligarsi da parte del garantito. (Conf 118/73, mass n 361871).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)