Sez. 1, Sentenza n. 2647 del 26/10/1967 (Rv. 330046 - 01)
DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - PRESUPPOSTI - COMUNIONE EREDITARIA - DIVISIONE DELL'INTERO ASSE DA PARTE DEL TESTATORE - AGGRUPPAMENTO DELLE QUOTE DI DUE SOLI EREDI IN UN UNICO LOTTO INDIVISO - INAPPLICABILITA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.*
DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - PRESUPPOSTI - COMUNIONE EREDITARIA - DIVISIONE DELL'INTERO ASSE DA PARTE DEL TESTATORE - AGGRUPPAMENTO DELLE QUOTE DI DUE SOLI EREDI IN UN UNICO LOTTO INDIVISO - INAPPLICABILITA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.*
Presupposto essenziale per l'applicabilita dell'art. 732 cod.civ., e lo stato di comunione ereditaria e pertanto, qualora il testatore abbia diviso l'intero suo patrimonio tra i vari chiamati all'eredita, evitando in tal guisa il sorgere di una comunione ereditaria, vien meno il presupposto essenziale per l'applicabilita della disposizione predetta. Tale difetto di presupposto sussiste anche nell'ipotesi in cui il testatore, dividendo il suo patrimonio, abbia raggruppato le quote di due coeredi in un unico lotto, attribuite pro indiviso ai coeredi medesimi, perche neanche in tale ipotesi sorge una comunione ereditaria in quanto i beni appartenenti a quell'unico lotto cadono in comunione ma non per effetto diretto della successione mortis causa, bensi in virtu dell'atto dispositivo-attributivo con effetti reali, posto in essere dal testatore. (Conf. 1317-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)