Sez. U, Ordinanza n. 11335 del 30/05/2005 (Rv. 581851 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione cosiddetta "usurpativa" - Giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo ex art.7 della legge n. 1034/1971 - Insussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di occupazione cosiddetta "usurpativa", la relativa inconfigurabilità di situazione giuridiche aventi consistenza di interessi legittimi (e la conseguente, speculare configurabilità di posizioni di diritto soggettivo, tutte le volta che si dibatta in tema di azioni restitutorie o risarcitorie correlate al diritto di proprietà, ovvero di situazioni possessorie) impedisce di ritenere legittimamente predicabile la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ex art. 7 della legge n. 1034/1971 (come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205/2000).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)