Sez. 3, Sentenza n. 45314 del 04/10/2023 Cc. (dep. 10/11/2023) Rv. 285335-01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Questioni non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello - Deducibilità con ricorso per cassazione – Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione. (Fattispecie relativa a censure attinenti alla sussistenza del "fumus" del reato, dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e basate su elementi nuovi desunti da una perizia).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)