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Sez. 3, Sentenza n. 30483 del 28/05/2015 Cc. (dep. 15/07/2015) Rv. 264818 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Questioni non proposte con l'impugnazione o non esaminate dal giudice "a quo" - Cognizione del giudice "ad quem" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264818-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice " a quo". (Fattispecie relativa ad appello avverso l'ordinanza di rigetto di un'istanza di revoca del sequestro preventivo di quote societarie, motivata con la necessità di "consentire l'accertamento di ogni aspetto e il completamento del lavoro del custode". In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione del Tribunale che - a fronte di censure imperniate sull'estraneità di tale motivazione alle esigenze preventive di cui all'art. 321 cod. proc. pen. - aveva rigettato l'appello, valorizzando il pericolo, mai valutato dal G.i.p., derivante dalla disponibilità delle quote in capo agli indagati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)