Sez. 2, Sentenza n. 982 del 04/02/1999 (Rv. 522954 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Obbligo di osservanza relativamente alle vedute - Sussistenza - Estensione alle luci - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
Posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9 del D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444 - che prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute" , senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)