Sez. 2, Sentenza n. 1362 del 22/02/1996 (Rv. 495958 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Obbligo di osservanza relativamente alle vedute - Sussistenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
Posto che nella disciplina legale dei rapporti di vicinato l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo relativamente alle vedute e non anche dalle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta nell'art. 43 delle norme tecniche di attuazione del comune di S. Vito Chietino - che, ispirandosi all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, prescrive nelle sopraelevazioni il rispetto della distanza di ml. 10 dalle pareti finestrate di edifici prospicienti - si riferisce esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute" e non ricomprende anche quelle su cui si aprono finestre cosiddette "lucifere".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)