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Sez. 2, Sentenza n. 1362 del 22/02/1996 (Rv. 495958 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Obbligo di osservanza relativamente alle vedute - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495958-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Posto che nella disciplina legale dei rapporti di vicinato l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo relativamente alle vedute e non anche dalle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta nell'art. 43 delle norme tecniche di attuazione del comune di S. Vito Chietino - che, ispirandosi all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, prescrive nelle sopraelevazioni il rispetto della distanza di ml. 10 dalle pareti finestrate di edifici prospicienti - si riferisce esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute" e non ricomprende anche quelle su cui si aprono finestre cosiddette "lucifere".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)