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Sez. L - , Sentenza n. 30714 del 21/12/2017 (Rv. 646561 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cassa Forense - Pensione di vecchiaia - Verifica del requisito della continuità nell'esercizio della professione - Limite per i periodi anteriori al quinquennio - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646561-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

La verifica sulla domanda di pensione di vecchiaia presentata da avvocato iscritto all'albo, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, del requisito della continuità nell'esercizio della professione, non può essere effettuata per i periodi anteriori al quinquennio precedente la sua presentazione - ove non sia stata esercitata, dalla stessa Cassa, la facoltà di revisione prevista dall'art. 3 della l. n. 319 del 1975, come modificato dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980 - solo a condizione che la comunicazione circa l'entità del reddito professionale da parte dell'interessato, ex artt. 17 e 23 della l. n. 576 del 1980, sia stata regolare e tempestiva.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 23 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)