Sez. L, Sentenza n. 23847 del 23/11/2015 (Rv. 637919 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di vecchiaia - Requisito della continuità nell'esercizio della prestazione - Potere di verifica e revisione da parte della Cassa Forense - Mancato esercizio - Conseguenze - Impossibilità di contestare il requisito della continuità per i periodi anteriori al quinquennio - Condizione - Avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23 della l. n. 576 del 1980.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata da avvocato iscritto all'albo, la sussistenza del requisito della continuità nell'esercizio della professione non può essere contestata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori al quinquennio precedente la suddetta domanda, quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dall'art. 3 della l. n. 319 del 1975, come modificato dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980, e l'interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23 della detta l. n. 576 del 1980.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 3 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)