Sez. 1, Sentenza n. 18955 del 01/09/2006 (Rv. 598517 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - IN GENERE | Commercio di prodotti alimentari - Vigilanza - Accertamento e contestazione delle violazioni del d.lgs. n. 109 del 1992 e irrogazione delle relative sanzioni - Autorità legittimata.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - IN GENERE
In tema di commercio di prodotti alimentari all'interno di farmacia, il responsabile del servizio vigilanza farmacie, è legittimato, ai sensi dell'art. 6 della legge reg. della Lombardia n. 46 del 1983, all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni del d.lgs. n. 109 del 1992 (nella specie, esposizione per la vendita al pubblico di prodotti alimentari scaduti), fermo restando che il relativo rapporto va inviato all'UPICA, in quanto autorità legittimata alla irrogazione della relativa sanzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 25/05/1983 num. 46 art. 5, Legge Reg. Lombardia 25/05/1983 num. 46 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)