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Sez. 2, Sentenza n. 24724 del 28/11/2007 (Rv. 600845 - 01)

INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE | Confezionamento, etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale - Violazioni - Competenza sanzionatoria dello Stato e non degli enti locali - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600845-01

INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative, appartiene allo Stato, e non alle regioni o ai Comuni, il potere di emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (nella specie gli articoli 8 e 18, concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 8, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)