Sez. 2, Sentenza n. 24724 del 28/11/2007 (Rv. 600845 - 01)
INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE | Confezionamento, etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale - Violazioni - Competenza sanzionatoria dello Stato e non degli enti locali - Fondamento.
INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative, appartiene allo Stato, e non alle regioni o ai Comuni, il potere di emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (nella specie gli articoli 8 e 18, concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 8, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)