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Sez. 1, Sentenza n. 646 del 14/02/1977 (Rv. 384213 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONI AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE - PROPOSIZIONE CON CITAZIONE IN VIA CONTENZIOSA ORDINARIA - INAMMISSIBILITA - PROSECUZIONE DAVANTI AL GIUDICE FALLIMENTARE ENTRO SEI MESI - LEGITTIMITA - IMPEDIMENTO DI DECADENZE DALL'AZIONE - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART 50 COD PROC CIV - APPLICAZIONE ANALOGICA.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384213-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONI AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE - PROPOSIZIONE CON CITAZIONE IN VIA CONTENZIOSA ORDINARIA - INAMMISSIBILITA - PROSECUZIONE DAVANTI AL GIUDICE FALLIMENTARE ENTRO SEI MESI - LEGITTIMITA - IMPEDIMENTO DI DECADENZE DALL'AZIONE - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART 50 COD PROC CIV - APPLICAZIONE ANALOGICA.*

Qualora una pretesa creditoria verso il debitore fallito (nella specie, dell'amministrazione delle Finanze per imposta di ricchezza mobile ed imposta sulle societa) venga irritualmente fatta valere con citazione in via contenziosa ordinaria, anziche con ricorso al giudice fallimentare per l'ammissione al passivo (artt 93 e segg del RD 16 marzo 1942 n 267), deve ritenersi consentito al creditore, dopo la sentenza che abbia dichiarato inammissibile quella domanda, di proseguire il processo davanti al giudice fallimentare, nel termine di sei mesi, e deve conseguentemente riconoscersi che l'originaria istanza, a seguito di detta prosecuzione, mantiene i propri effetti impeditivi di eventuali decadenze dall'Azione (nella specie, quella derivante dal decorso del termine di sei mesi dopo la decisione di commissione tributaria). In tale situazione, infatti, ancorche non sia configurabile una questione di Competenza nei rapporti fra il giudice in Sede ordinaria ed il giudice in Sede fallimentare, in quanto organi appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, deve trovare ingresso una disciplina analoga a quella dettata dall'art 50 cod proc civ, con riguardo alla 'traslatio iudiciì davanti al giudice dichiarato competente, in considerazione del principio generale dell'effetto conservativo di una domanda che abbia instaurato un valido rapporto processuale, anche se inidonea, per ragioni di rito non attinenti alla validita del rapporto medesimo, a conseguire una pronuncia di merito. (V 879/72, mass n 357105).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)