Sez. 1, Sentenza n. 5357 del 18/06/1987 (Rv. 453941 - 01)
DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - COMPIMENTO DELL'ATTO - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIALE - POLIZZA DI CARICO RELATIVA A TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE - DISCIPLINA EX ART. 3 N. 6, QUARTO COMMA, CONVENZIONE DI BRUXELLES 25 AGOSTO 1924 - LEX SPECIALIS - CONFIGURABILITÀ - SUPERAMENTO DELLA DECADENZA COMMINATA DA DETTA NORMA - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA AL GIUDICE GIURISDIZIONALMENTE COMPETENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELL'AZIONE DINANZI AD ORGANO GIURISDIZIONALE INCOMPETENTE - SUFFICIENZA - LIMITI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - EFFETTO IMPEDITIVO DELLA DECADENZA - CONDIZIONI - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 50 COD. PROC. CIV..*
DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - COMPIMENTO DELL'ATTO - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIALE - POLIZZA DI CARICO RELATIVA A TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE - DISCIPLINA EX ART. 3 N. 6, QUARTO COMMA, CONVENZIONE DI BRUXELLES 25 AGOSTO 1924 - LEX SPECIALIS - CONFIGURABILITÀ - SUPERAMENTO DELLA DECADENZA COMMINATA DA DETTA NORMA - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA AL GIUDICE GIURISDIZIONALMENTE COMPETENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELL'AZIONE DINANZI AD ORGANO GIURISDIZIONALE INCOMPETENTE - SUFFICIENZA - LIMITI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - EFFETTO IMPEDITIVO DELLA DECADENZA - CONDIZIONI - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 50 COD. PROC. CIV..*
Poiché la norma di cui all'art. 3 n. 6, quarto comma, della convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924, resa esecutiva in Italia con R.d.l. 6 gennaio 1928 n. 1958, conv. In legge 19 luglio 1929, sostituito dall'art. 1 del protocollo di Bruxelles 27 settembre 1968, in materia di polizza di carico concernente il trasporto marittimo internazionale, costituisce lex specialis nell'ordinamento interno italiano, per vincere la decadenza che tale norma pone statuendo che il vettore e la nave sono liberati da qualsiasi responsabilità relativamente alle merci trasportate se nessuna Azione venga promossa dall'interessato entro un anno dalla loro consegna o dalla data in cui avrebbero dovuto essere consegnate, non è necessario che tale domanda sia rivolta al giudice giurisdizionalmente competente, essendo sufficiente, stante l'ampia formula legislativa, il mero Esercizio del diritto di Azione anche innanzi ad un giudice giurisdizionalmente incompetente. Tuttavia, se la giurisdizione è del giudice italiano, la conservazione dello effetto impeditivo della decadenza, in applicazione analogica dell'art. 50 cod. proc. civ., è subordinata al fatto che la domanda sia tempestivamente riassunta davanti al giudice nazionale nel termine di sei mesi dalla pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice straniero adito. (V 2407/82, mass n 420277; (V 646/77, mass n 384213; (V 39/71, mass n 349348).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 3, Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958, Legge 19/07/1929 num. 1638, Tratt. Internaz. 27/09/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)