Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4536 del 05/03/2015 (Rv. 634717 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Fondamento - Limite di cui all'art. 344 cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., può intervenire nel processo anche nel giudizio di rinvio, non essendo preclusa tale facoltà nemmeno dall'art. 344 cod. proc. civ., il quale limita l'intervento in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)