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Sez. U, Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Intervento o chiamata del successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. - Ammissibilità in ogni grado o fase del processo - Conseguenze - Termini e forme di cui all’art. 269 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655035-02

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)