Sez. 5, Sentenza n. 9922 del 23/06/2003 (Rv. 564461 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE | Soggetti residenti - Trasferimento della loro residenza anagrafica all'estero - Domicilio fiscale - Accertamento - Criteri - Notifica dell'accertamento tributario - Modalità - Notifica consolare all'estero - Esclusione - Notifica al domicilio fiscale - Affermazione - Modalità - Spedizione di raccomandata - Esclusione - Affissione all'albo comunale - Affermazione - Fondamento - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Negazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE
Le persone fisiche, che dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi non sono più residenti nel territorio dello Stato per aver trasferito la propria residenza anagrafica all'estero, hanno, per espressa previsione di legge, il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito (o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato)(art. 58, comma primo e secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600). Pertanto, la notificazione dell'avviso di accertamento fiscale, ove non possa essere eseguita presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi per il trasferimento all'estero del contribuente, non deve essere eseguita nelle forme consolari, ostandovi la previsione dell'art. 60, lett. f), d.P.R. n. 600 del 1973, ma, in mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel comune di domicilio fiscale, deve essere svolta, sul presupposto dell'esecuzione di adeguate ricerche nel detto comune, non già per mezzo della spedizione della raccomandata, ma con l'affissione dell'avviso di deposito all'albo del Comune, ai sensi dell'art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973, senza che tale disciplina, tenuta ferma anche dallo Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (art. 6, comma primo), possa dirsi lesiva del diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere contemperato con l'interesse fiscale dello Stato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)