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Sez. 1, Sentenza n. 4150 del 26/04/1999 (Rv. 525756 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE | Soggetti residenti - Trasferimento della loro residenza anagrafica all'estero - Domicilio fiscale - Accertamento - Criteri - Produzione del reddito in più Comuni - Comune di produzione del reddito più elevato - Identificazione - Riferimento al reddito accertato dall'ufficio - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525756-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE

Le persone fisiche, che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi non sono più residenti nel territorio dello Stato per aver trasferito la propria residenza anagrafica all'estero, hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato (art. 58, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), fermo restando che ai fini della identificazione del Comune nel quale si è prodotto il reddito più elevato occorre tener conto di quello risultante dagli accertamenti dell'ufficio e non dalla dichiarazione del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)