Sez. 3, Sentenza n. 26887 del 19/12/2014 (Rv. 634173 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Contratto di trasporto in carrozza letto - Furto del bagaglio del viaggiatore - Comportamento colposo del dipendente della società che gestisce il servizio su incarico del vettore - Responsabilità solidale del vettore con tale società - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI
In tema di trasporto in carrozza letto, il vettore e la società di gestione del servizio di viaggio, incaricata dal primo dell'apprestamento delle cautele necessarie per la sicurezza del viaggiatore, rispondono in solido tra loro (salvo il regresso nei rapporti interni) per il furto subito da quest'ultimo derivante dal comportamento colposo dei dipendenti delle società di gestione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)