Sez. 3, Sentenza n. 5329 del 04/04/2003 (Rv. 561902 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Configurabilità - Presupposti - Condizioni - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di perdita o avaria delle consegnate da trasportare imputabile a fatto doloso o colposo del dipendente.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI
Il vettore risponde in forza dell'art. 1228 cod. civ. della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza la necessità di configurare una sua "culpa in eligendo", trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva, in cui il comportamento dell'ausiliario che lo ha sostituito nell'adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)