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Sez. 3, Sentenza n. 701 del 04/03/1968 (Rv. 331918 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE.*
Stato
decisa il 1968-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331918-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE.*

Il principio generale secondo cui l, Onere della prova incombe a colui che allega i fatti posti a base della domanda o della eccezione non e operante ai fini della decisione della causa quando il giudice puo desumere il proprio convincimento sulla verita dei fatti stessi, dagli elementi probatori acquisiti al processo, da chiunque forniti. Conforme alle sent. N. 2924-66, massima n.325519 bis e n.1293-66, massima n. 322577.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)