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Sez. 1, Sentenza n. 1293 del 20/05/1966 (Rv. 322577 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - PRINCIPIO DELL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE.*
Stato
decisa il 1966-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322577-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - PRINCIPIO DELL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE.*

Il principio generale secondo cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti posti a base della domanda o della eccezione non e operante ai fini della decisione della causa quando il giudice puo desumere il proprio convincimento sulla verita dei fatti stessi, dagli elementi probatori acquisiti al processo, da chiunque forniti. (Conf alla sent n 2044/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)