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Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014 Ud. (dep. 24/07/2014) Rv. 261660 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni predibattimentali - Sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Lettura nel corso del giudizio di primo grado - Giudizio di appello - Rinnovazione della prova assunta mediante lettura quando questa torna ad essere acquisibile - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261660-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

In caso di acquisizione mediante lettura nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali del teste divenuto irreperibile, l'imputato ha diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello al fine di dimostrare che il dichiarante è nuovamente reperibile solo se egli abbia dedotto specificamente tale fatto e se la prova di ciò è sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non viziata la sentenza impugnata che aveva rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con la quale l'imputato - sul presupposto che la irreperibilità dovesse essere accertata anche nel giudizio di secondo grado- si era limitato a chiedere che fossero nuovamente eseguite le ricerche del teste).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 lett. BI, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 603, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)