Sez. U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010 Ud. (dep. 14/07/2011) Rv. 250197 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Dichiarazioni di persona residente all'estero - Lettura dibattimentale - Presupposti di operatività - Effettiva e valida citazione del teste non comparso - Assoluta impossibilità dell'esame in dibattimento - Natura e contenuto - Ricorso alla rogatoria internazionale concelebrata o mista - Necessità.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
Ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)