Sez. 1, Sentenza n. 9264 del 07/07/2001 (Rv. 550791 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. sull'immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione ex art. 13, comma settimo, D. Lgs. n. 286 del 1998 - Portata - Conseguenze - Provvedimento tradotto in lingua inglese, senza giustificazione della impossibilità della traduzione nella lingua di origine dello straniero o in una lingua dallo stesso conosciuta - Obbligo di annullamento da parte del giudice - Conseguimento dello scopo dell'atto a seguito di avvenuta presentazione di ricorso nei confronti dello stesso - Sanatoria - Configurabilità - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la "ratio" della disposizione dell'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. n. 288 del 1988 la quale prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta, e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero la comprensione della misura adottata nei suoi confronti ai fini dell'apprestamento della difesa. Pertanto, lede il diritto alla difesa il provvedimento che sia tradotto nella lingua inglese senza la preventiva giustificazione della impossibilità di traduzione nella lingua del paese di origine dell'interessato o comunque in un'altra lingua dallo stesso conosciuta. Ne deriva il conseguente obbligo per il giudice di annullare detto provvedimento, senza che possa invocarsi la sanatoria per l'eventuale raggiungimento dello scopo dell'atto quando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)