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Sez. 1, Sentenza n. 275 del 11/01/2006 (Rv. 585651 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Art. 13 T.U. immigrazione - Decreto di espulsione dello straniero - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione nella lingua del paese di origine dello straniero o in altra lingua da lui conosciuta e, solo in caso di impossibilità, in lingua francese, inglese o spagnola - Casi di esclusione - Inosservanza dell'obbligo - Conseguenze - Nullità del decreto di espulsione - Sanatoria della nullità per conseguimento dello scopo dell'atto a seguito di proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585651-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); inoltre, obbligo siffatto viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato. All'infuori delle predette ipotesi, la traduzione del decreto prefettizio di espulsione si configura, sul piano sostanziale, come condizione di validità del provvedimento, di guisa che l'eventuale omissione ne determina la nullità, senza che possa invocarsi in contrario la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto allorquando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso avverso il decreto espulsivo difendendosi nel merito, dato che l'art. 156, terzo comma, cod. proc.civ. (che prevede la sanatoria della nullità degli atti processuali) non può applicarsi a un atto amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)