Sez. 2, Sentenza n. 196 del 21/01/1967 (Rv. 325926 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER MANCATA RESTITUZIONE DEL LIBRETTO DI LAVORO - RICHIESTA, IN COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO, DELLA STESSA SOMMA A TITOLO DI SALARIO ARRETRATO - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER MANCATA RESTITUZIONE DEL LIBRETTO DI LAVORO - RICHIESTA, IN COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO, DELLA STESSA SOMMA A TITOLO DI SALARIO ARRETRATO - INAMMISSIBILITA.*
Si e in presenza di domanda nuova, come tale non deducibile per la prima volta con la comparsa conclusionale, ne proponibile in appello, allorche il lavoratore dopo aver chiesto, con la citazione introduttiva di primo grado, la condanna del datore di lavoro al pagamento di una determinata somma di risarcimento di danni per la ritardata restituzione del libretto di lavoro, richieda poi, con la comparsa conclusionale, la medesima somma a titolo di retribuzione in relazione ad un determinato periodo lavorativo, giacche, in tal modo, viene fatta valere una pretesa del tutto differente da quella prospettata in precedenza e si introduce nel processo un nuovo tema di indagine, fondato su una situazione radicalmente diversa da quella delineata nell'anteriore corso del procedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)