Sez. T, Ordinanza n. 19595 del 13/06/2026 (Rv. 678663-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Diritti doganali - Condotte costituenti reato - Durata e decorrenza del termine di prescrizione - Comunicazione della notizia di reato - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
In tema di diritti doganali, a seguito dell'introduzione del Codice doganale dell'Unione e della modifica dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 ad opera della l. n. 37 del 2019, il termine di prescrizione, in presenza di condotte costituenti reato, รจ di sette anni decorrenti dalla nascita dell'obbligazione doganale, restando irrilevante il momento in cui sia stata comunicata la notizia di reato.
Legge 03/05/2019 num. 37, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)