Sez. 5 - , Ordinanza n. 21444 del 06/07/2022 (Rv. 665311 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Tributi doganali - Mancato pagamento derivante da atto qualificabile come reato - Formulazione della "notitia criminis" - Sospensione del termine di prescrizione - Conclusione del procedimento penale - Nuovo termine di prescrizione - Decorrenza - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
L'invio di una notizia di reato comporta la sospensione dei termini di prescrizione per l'accertamento dei maggiori dazi il cui mancato pagamento, totale o parziale, abbia avuto causa da un reato; dal provvedimento conclusivo del procedimento penale, che da tale notizia di reato รจ scaturito, decorre un nuovo termine di prescrizione, indipendentemente dall'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Dogane, in sede di accertamento "a posteriori", di elementi istruttori acquisiti durante il procedimento penale.
Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2914, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)