Sez. 3, Sentenza n. 29437 del 14/11/2024 (Rv. 672578-01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "on claims made basis" - Invalidità - Esclusione - Verifica di rispondenza del regolamento contrattuale ai limiti imposti dalla legge - Necessità - Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., non è invalida, bensì consentita dall'art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto.
Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)