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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8894 del 13/05/2020 (Rv. 657843 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Contratto di assicurazione contro i danni - Clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento, la cui decorrenza non dipende dalla sua volontà - Nullità - Fondamento - Norme violate - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657843-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)

In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta clausola contrasta non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la clausola "claims made" che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione, purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)