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Sez. 3, Sentenza n. 2875 del 19/05/1979 (Rv. 399198 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA SPECIALE APPOSTA IN CALCE O A MARGINE DELLA COPIA DEL RICORSO NOTIFICATO - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE E DISCUSSIONE DELLA CAUSA - LEGITTIMITA - CONDANNA ALLE SPESE A FAVORE DEL RESISTENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399198-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA SPECIALE APPOSTA IN CALCE O A MARGINE DELLA COPIA DEL RICORSO NOTIFICATO - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE E DISCUSSIONE DELLA CAUSA - LEGITTIMITA - CONDANNA ALLE SPESE A FAVORE DEL RESISTENTE - LIMITI.*

La procura speciale al difensore, da parte del controricorrente in Cassazione, apposta in calce o a margine della copia del ricorso a lui notificata, anziche dello stesso atto di controricorso che egli propone, rende questo inammissibile, nonostante che in esso ne sia fatta menzione; la stessa procura rimane pero valida per la Costituzione del resistente in giudizio e da facolta al suo difensore di discutere la causa in udienza. Nella suddetta ipotesi, la condanna alle spese a favore del controricorrente vittorioso deve essere limitata alle sole spese relative alla discussione orale della causa e al necessario studio della controversia, rimanendone escluse quelle della redazione del controricorso e della memoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)