Sez. 2, Sentenza n. 2272 del 15/04/1982 (Rv. 420145 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ - PROCURA SPECIALE RILASCIATA A MARGINE DI ESSA - VALIDITÀ - CONSEGUENZA - PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE ALLA DISCUSSIONE - AMMISSIBILITÀ - DIRITTO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ - PROCURA SPECIALE RILASCIATA A MARGINE DI ESSA - VALIDITÀ - CONSEGUENZA - PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE ALLA DISCUSSIONE - AMMISSIBILITÀ - DIRITTO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE - LIMITI.*
L'inammissibilità del controricorso, perché notificato oltre il termine all'uopo fissato dall'art. 370 cod. proc. civ., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che ha partecipato in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio di Cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all'onorario per lo studio della controversia e per la discussione. (V 132/80, mass n 403515; (V 2875/79, mass n 399198; (Conf 742/81, mass n 411217).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)