Sez. 1, Sentenza n. 15617 del 12/07/2007 (Rv. 600336 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999 - Trasferimento delle funzioni alle Agenzie fiscali - Natura - Successione a titolo particolare - Conseguenze - Sentenza emessa nei confronti del Ministero delle Finanze - Impugnazione nei confronti dell'Agenzia competente - Mancata costituzione del Ministero - Integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario - Necessità - Cause aventi ad oggetto la debenza di canoni di concessione su beni del demanio marittimo e lacustre - Successione dell'Agenzia del demanio - Impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Difetto di legittimazione passiva e processuale del soggetto intimato.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
Nelle cause aventi ad oggetto la debenza di canoni di concessione su beni del demanio marittimo e lacustre, promosse nei confronti del Ministero delle Finanze anteriormente al 1° gennaio 2001, data in cui, per effetto della istituzione delle agenzie fiscali ad opera del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, si è verificata, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., una successione a titolo particolare delle stesse nei poteri e nei rapporti giuridici facenti capo al Ministero, il ricorso per Cassazione deve essere proposto, almeno sino all'entrata a regime del processo di decentramento amministrativo avviato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 104 e 105, nella materia relativa alla gestione del demanio idrico), nei confronti dell'Agenzia del demanio in persona del direttore pro-tempore in Roma (fattispecie in cui la S.C., precisato che nelle cause promosse nei confronti del Ministero delle Finanze anteriormente al 1° gennaio 2001, il ricorso per Cassazione può essere proposto anche nei confronti della sola Agenzia competente succeduta al Ministero, fermo restando che, qualora quest'ultimo non si costituisca nel giudizio, deve essere disposta nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario, e rilevato che il ricorso era stato proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, cui era stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato inammissibile il ricorso stesso per difetto di legittimazione passiva e processuale del soggetto intimato, sotto il primo profilo, in considerazione delle funzioni delineate per l'Agenzia del demanio dall'art. 65 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e tenuto presente che i canoni e, in genere, i proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni e, per il secondo, rilevando che, stante la mera facoltà delle agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio erariale, ex art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999, la notifica presso l'Avvocatura dello Stato anziché presso la sede centrale dell'Agenzia doveva ritenersi inesistente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 104 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 105 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 56, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 65, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 71, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, DM Finanze 28/12/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)