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Sez. U, Sentenza n. 6633 del 29/04/2003 (Rv. 562506 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle Commissioni tributarie regionali rese con riferimento a rapporti litigiosi pendenti al 31 dicembre 2000 - Ricorso per cassazione dell'Amministrazione - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione del ricorso, a decorrere dall'1 gennaio 2001, sia da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze che da parte dell'Agenzia delle entrate - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562506-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio), divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 (le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72)(, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, pronunciata nell'ambito di un procedimento in corso al momento dell'<<esecutivita>>' delle Agenzie fiscali predette, è ammissibile sia che venga proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze (organo statuale cui si rapporta la pubblica amministrazione parte originaria del processo) sia che venga proposto dall'Agenzia delle entrate. Ciò in quanto il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenzia delle entrate (ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi), in assenza di diverse previsioni legislative, non costituisce una ipotesi di successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (circoscrivibile al <venir meno della parte per morte o per altra causa>, con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolo universale), quanto una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 dello stesso codice, essendo l'Agenzia delle entrate destinataria del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 61, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 68, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, DM Finanze 28/12/2000, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)