Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 20/12/1972 (Rv. 361689 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - ESCLUSIONE DELLA MORA - CONDIZIONI - DEPOSITO BANCARIO - OMESSA COMUNICAZIONE - MANCANZA DI DISPONIBILITA DEL CREDITORE - OFFERTA NON FORMALE - INSUSSISTENZA*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - ESCLUSIONE DELLA MORA - CONDIZIONI - DEPOSITO BANCARIO - OMESSA COMUNICAZIONE - MANCANZA DI DISPONIBILITA DEL CREDITORE - OFFERTA NON FORMALE - INSUSSISTENZA*
L'offerta non formale, per essere idonea ad escludere la mora del debitore, deve rispondere ai requisiti di serieta, tempestivita e completezza. Non puo configurarsi un'offerta non formale nel deposito bancario senza che ne sia stata data comunicazione al creditore e senza che la somma sia stata introdotta nella sfera di disponibilita del creditore medesimo. (V 610'70, mass n 345746).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)