Sez. 3, Sentenza n. 610 del 10/03/1970 (Rv. 345746 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - MODALITA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - MODALITA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE.*
L'offerta non formale, essendo un atto del processo di adempimento, deve essere fatta con il rispetto delle norme che disciplinano l'adempimento deve, quindi, essere seria, tempestiva e completa, deve consistere nella effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilita del creditore, e deve essere compiuta nei luoghi indicati dall'art 1182 cod civ. per l'adempimento delle obbligazioni. In particolare, se oggetto della prestazione dovuta e una somma determinata di denaro, l'offerta non formale deve essere fatta nel luogo del domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza della obbligazione, secondo la regola posta dall'art 1182, terzo comma, cod civ in quel luogo, cioe il debitore deve porre nella disponibilita effettiva del creditore l'oggetto della prestazione dovuta, manifestando contestualmente al creditore medesimo la sua volonta di effettuare un pronto ed esatto adempimento. (nella specie, e stato ritenuto che non valeva ad escludere la mora del conduttore nel pagamento del canone locatizio il solo fatto del deposito del canone medesimo in un libretto postale infruttifero trattenuto dal conduttore senza l'offerta della consegna di esso nei luoghi di domicilio dei locatori).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)